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Subject: [Lavoro] di tutto un pò
baluba, il sito cgil dice che è il termine massimo. dove hai trovato che mi documento meglio? gracias
statuto dei lavoratori articolo 7
...
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
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statuto dei lavoratori articolo 7
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In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
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ah, ecco: quindi devi rispondere entro 5 giorni, altrimenti ti applicano la sanzione
fondamentalmente che non è vero niente..
dal sito cgil:
http://www.sistemaservizicgil.it/content/download/9242/48009/version/1/file/La+crisi+2009.pdf
estraggo:
Provvedimenti disciplinari: vale lo statuto dei lavoratori.
Lo Statuto dei lavoratori (art. 7, legge n. 300. 1970) regolamenta
in maniera rigorosa la procedura di contestazione disciplinare
cui l’azienda può ricorrere se ritiene che vi siano stati, da parte dei
dipendenti, violazioni di obblighi di diligenza – correttezza – fedeltà.
Poiché la contestazione del lavoratore a ciò che gli viene contestato
dal datore di lavoro deve essere tempestiva - entro un massimo
di 5 giorni - e le formalità sono complesse, suggeriamo di contattare
immediatamente i delegati sindacali, se presenti in azienda,
oppure gli Uffici vertenze e legali CGIL per concordare congiuntamente
le modalità operative da adottare.
E’ necessario portare la lettera di contestazione disciplinare, insieme
ad eventuali altre contestazioni e/o provvedimenti ricevuti
negli ultimi due anni, nonché la lettera di assunzione e l’ultima
busta paga.
aggiungo l'art. 7 dello statuto dei lavoratori:
Art. 7 - Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
in grassetto le cose che ad una prima analisi sembrano di interesse nel tuo caso..
ma fatti aiutare da chi ne sa di più!!!
:)
dal sito cgil:
http://www.sistemaservizicgil.it/content/download/9242/48009/version/1/file/La+crisi+2009.pdf
estraggo:
Provvedimenti disciplinari: vale lo statuto dei lavoratori.
Lo Statuto dei lavoratori (art. 7, legge n. 300. 1970) regolamenta
in maniera rigorosa la procedura di contestazione disciplinare
cui l’azienda può ricorrere se ritiene che vi siano stati, da parte dei
dipendenti, violazioni di obblighi di diligenza – correttezza – fedeltà.
Poiché la contestazione del lavoratore a ciò che gli viene contestato
dal datore di lavoro deve essere tempestiva - entro un massimo
di 5 giorni - e le formalità sono complesse, suggeriamo di contattare
immediatamente i delegati sindacali, se presenti in azienda,
oppure gli Uffici vertenze e legali CGIL per concordare congiuntamente
le modalità operative da adottare.
E’ necessario portare la lettera di contestazione disciplinare, insieme
ad eventuali altre contestazioni e/o provvedimenti ricevuti
negli ultimi due anni, nonché la lettera di assunzione e l’ultima
busta paga.
aggiungo l'art. 7 dello statuto dei lavoratori:
Art. 7 - Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
in grassetto le cose che ad una prima analisi sembrano di interesse nel tuo caso..
ma fatti aiutare da chi ne sa di più!!!
:)
So che può essere difficile a una certa età, ma muratori specializzati sono piuttosto ricercati, quindi oltre a fare quello che già ti hanno detto, credo che iniziare a guardarsi in giro sia il passo successivo. Anche perchè psicologicamente può essere devastante lavorare in certe condizioni.
ma muratori specializzati sono piuttosto ricercati,
basta accettare pagamenti in nero ^_^
basta accettare pagamenti in nero ^_^
Eccoci qui :)
Questa sera si è riusciti a trovare una sede di sindacato aperta. Hanno dato a mio padre una lettera da inviare, sempre A/R, al datore di lavoro. Sono rimasti abbastanza stupiti dalla storia, ma hanno comunque detto che è l'unico modo per mandarlo via. I 12 anni di lavoro, senza mai un richiamo, ma anche con "promozioni" a capocantiere, rappresentano un punto a favore. Ci sono particolari di cui non ero a conoscenza. In pratica ci sarebbe un nuovo operaio, sempre muratore (non specializzato) che dovrebbe essere assunto. Per motivi che non conosco, c'è qualcosa che impedisce la sua assunzione.
Il fatto stesso che faccia lavori, che non gli attengono, non è consentito. Ora vediamo se ci sarà ulteriore risposta.
Questa sera si è riusciti a trovare una sede di sindacato aperta. Hanno dato a mio padre una lettera da inviare, sempre A/R, al datore di lavoro. Sono rimasti abbastanza stupiti dalla storia, ma hanno comunque detto che è l'unico modo per mandarlo via. I 12 anni di lavoro, senza mai un richiamo, ma anche con "promozioni" a capocantiere, rappresentano un punto a favore. Ci sono particolari di cui non ero a conoscenza. In pratica ci sarebbe un nuovo operaio, sempre muratore (non specializzato) che dovrebbe essere assunto. Per motivi che non conosco, c'è qualcosa che impedisce la sua assunzione.
Il fatto stesso che faccia lavori, che non gli attengono, non è consentito. Ora vediamo se ci sarà ulteriore risposta.
In questo momento l'unico consiglio è tenersi stretto il lavoro a tutti i costi. Per molti è un pò uno shock scoprirsi a dover lottare per certi diritti ma è l'unico modo. L'unica cosa buona di questa crisi è che in molte aziende a zero sindacato si stanno sindacalizzando di brutto. Certo poi emerge subito la divisione in lavoratori garantiti e lavoratori senza garanzie, a progetto, consulenti, contratti di apprendistato. Ma siccome in questo momento si deve pensare per se se uno ha un diritto deve difenderlo coi denti.
Il problema è appunto quello, il lavoro non c'è e il posto sicuro lo si mantiene anche con grossi sacrifici :(
si ma devi capire bene che significa "grossi sacrifici". Non significa più lavorare tanto e bene ma significa anche andare a uno "scontro" per affermare i propri diritti. In questo momento chi è garantito lavora e chi non è garantito non lavora e il merito non c'entra niente.
Teoricamente con il passare del tempo la situazione dovrebbe essere migliorata, ma poi ci si guarda intorno e si vedono certi sopprusi... Ora io ho riportato un piccolo esempio, ma sono ben cosciente che ci sono situazioni ben peggiori.
massima soliedarietà con te e tua famiglia.
comunque il fatto che il diritto non basta averlo ma bisogna anche revindicarlo esiste da una eternità, almeno io l'ho sempre vista così.
comunque il fatto che il diritto non basta averlo ma bisogna anche revindicarlo esiste da una eternità, almeno io l'ho sempre vista così.
Hanno dato a mio padre una lettera da inviare, sempre A/R, al datore di lavoro.
Riesci a pubblicarci la vostra replica?
E' una questione molta interessante.
Massima solidarietà a te ed alla tua famiglia!
Riesci a pubblicarci la vostra replica?
E' una questione molta interessante.
Massima solidarietà a te ed alla tua famiglia!
Ora come ora non saprei dov'è ;) Ma domani mattina la recupero e la trascrivo completamente.
Faccio un'ipotesi.
Secondo me nella lettera ci sarà una contestazione di quanto affermato dal datore di lavoro, con qualche nota su mancanze dello stesso datore (es. il fatto che tuo padre viene lasciato SOLO nel cantiere, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento)...
Secondo me nella lettera ci sarà una contestazione di quanto affermato dal datore di lavoro, con qualche nota su mancanze dello stesso datore (es. il fatto che tuo padre viene lasciato SOLO nel cantiere, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento)...
Si esatto, gli ho dato giusto un occhiata prima di uscire questa sera, e se non ricordo male c'era scritto esattamente quello :D