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Subject: Stefano Cucchi
non ho capito, la tua opinione va considerata e la mia invece chi se ne frega?
ma bella questa, sei sempre il solito.
vorrei anche farti capire, come dicevo prima e come la recente sentenza sul crocifisso dimostra, che la corte europea seppur lettimata a emettere sentenze non conosce appieno le tradizioni del singolo stato o le problematiche sociali, ecco perchè emette queste sentenze che potranno sembrare consone ma stridono con la realtà del territorio interessato.
è risaputo che il crocifisso nelle scuole non obbliga nessuno a seguire la religione cattolica, così come per tradizione è presente nelle scuole dalla notte dei tempi, così come è risaputo che l'Italia ha passato anni bui tra terrorismo e varie mafie e lo strumento di risposta è il 41-bis in regime carcerario.
ecco perchè quelle sentenze stidono e aldilà di leggere faldoni e papielli vari faresti bene pure a immedesimarti nelle problematiche della società che solo in quelle di una corte che parla per meri motivi di ufficio.
ma bella questa, sei sempre il solito.
vorrei anche farti capire, come dicevo prima e come la recente sentenza sul crocifisso dimostra, che la corte europea seppur lettimata a emettere sentenze non conosce appieno le tradizioni del singolo stato o le problematiche sociali, ecco perchè emette queste sentenze che potranno sembrare consone ma stridono con la realtà del territorio interessato.
è risaputo che il crocifisso nelle scuole non obbliga nessuno a seguire la religione cattolica, così come per tradizione è presente nelle scuole dalla notte dei tempi, così come è risaputo che l'Italia ha passato anni bui tra terrorismo e varie mafie e lo strumento di risposta è il 41-bis in regime carcerario.
ecco perchè quelle sentenze stidono e aldilà di leggere faldoni e papielli vari faresti bene pure a immedesimarti nelle problematiche della società che solo in quelle di una corte che parla per meri motivi di ufficio.
Ti lascio alle tue verità incontestabili e ai tuoi prncipi inderogabili,
ma ricorda, le altre persone potrebbero (a volte) scrivere qualcosa di sensato che vale la pena di leggere per capire, prima che per denigrare...
NB: Ti ricordo che dire di una persona che è complice di un omicidio sarebbe anche reato.. in Italia.
(edited)
ma ricorda, le altre persone potrebbero (a volte) scrivere qualcosa di sensato che vale la pena di leggere per capire, prima che per denigrare...
NB: Ti ricordo che dire di una persona che è complice di un omicidio sarebbe anche reato.. in Italia.
(edited)
Art. 41-bis
Situazioni di emergenza
In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.
bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:
- l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
- la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;
- la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
- l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
- la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
- la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.
quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.
sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.
mi dici dove è scritto che è lecito percuotere il detenuto fino a causarne la morte? grazie.
Situazioni di emergenza
In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.
bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:
- l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
- la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;
- la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
- l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
- la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
- la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.
quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.
sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.
mi dici dove è scritto che è lecito percuotere il detenuto fino a causarne la morte? grazie.
pure io, ma cercavo di fargli capire che questa legge non autorizza violenza sui detenuti.
non ho capito, la tua opinione va considerata e la mia invece chi se ne frega?
ma bella questa, sei sempre il solito.
no
lamia non conta un cazzo come la tua
quello che conta sono le firme apposte dallo stato Italiano sotto la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo alla Corte Europea di Strasburgo e quella posta all'ONU
in entrambi questi posti l'Italia si è IMPEGNATA a non fare quello che sta facedno da 23 anni con il 41 bis
solo questo conta
ecco perchè quelle sentenze stidono e aldilà di leggere faldoni e papielli vari faresti bene pure a immedesimarti nelle problematiche della società che solo in quelle di una corte che parla per meri motivi di ufficio.
più o meno sono i discorsi cghe faceva il Duce minacciando il palrmanto di trasformalo in bivacco di manipoli
la Corte parla della LEGGE con la L maiuscola
non quella fatta con leggi ad personam o ad hoc per aggirare i paletti di altre leggi
ma bella questa, sei sempre il solito.
no
lamia non conta un cazzo come la tua
quello che conta sono le firme apposte dallo stato Italiano sotto la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo alla Corte Europea di Strasburgo e quella posta all'ONU
in entrambi questi posti l'Italia si è IMPEGNATA a non fare quello che sta facedno da 23 anni con il 41 bis
solo questo conta
ecco perchè quelle sentenze stidono e aldilà di leggere faldoni e papielli vari faresti bene pure a immedesimarti nelle problematiche della società che solo in quelle di una corte che parla per meri motivi di ufficio.
più o meno sono i discorsi cghe faceva il Duce minacciando il palrmanto di trasformalo in bivacco di manipoli
la Corte parla della LEGGE con la L maiuscola
non quella fatta con leggi ad personam o ad hoc per aggirare i paletti di altre leggi
nella maniera più assoluta
non esiste UNA legge in italia che autorizza ciò che ha subito cucchi
quindi paragonare il 41bis alla vicenda cucchi è una castroneria
non esiste UNA legge in italia che autorizza ciò che ha subito cucchi
quindi paragonare il 41bis alla vicenda cucchi è una castroneria
mi dici dove è scritto che è lecito percuotere il detenuto fino a causarne la morte? grazie.
perchè mi fai questa inutile domanda dopo il tuo inutile copia incolla. grazie
(edited)
perchè mi fai questa inutile domanda dopo il tuo inutile copia incolla. grazie
(edited)
E la Corte ha condannato l’Italia nel caso Enea per violazione degli articoli 6 (giusto processo) e 8 (rispetto della corrispondenza privata) della Convenzione del 1950 sui diritti umani. Il 41 bis non è di per sé considerata una forma di trattamento inumano o degradante (su questo punto c’è però il parere dissenziente di due giudici) ma la Corte mette comunque l’indice sulla impossibilità dei ricorsi individuali (troppo pochi dieci giorni di tempo) contro l’applicazione del regime che di fatto lo rendono ingiusto. Inoltre la Corte ha sostenuto che vi sia stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione visto che per un periodo di lunghi dieci anni il sig. Enea ha subito una ingiustificata censura della corrispondenza privata senza che ne sia stata provata la imposizione giudiziaria.
link
link
Eh, no..
Siete complici di omicidio..
LOL..
moralmente si
Siete complici di omicidio..
LOL..
moralmente si
lol, ti ha anche risposto di si, però ehh, moralmente.
Ma Baluba dai, ma rispetta le opinioni degli altri, altro che "moralmente si"
Ma Baluba dai, ma rispetta le opinioni degli altri, altro che "moralmente si"
mi dici dove è scritto che è lecito percuotere il detenuto fino a causarne la morte? grazie.
perchè mi fai questa inutile domanda dopo il tuo inutile copia incolla. grazie
perchè tu fai inutili paragoni e inutili nonchè offensive analogie (tipo se approvi il 41bis approvi la morte di cucchi)
ti ripeto trovami dove è scritto che è possibile percuotere un individuo fino a causarne la morte altrimenti è tutta fuffa.
(edited)
perchè mi fai questa inutile domanda dopo il tuo inutile copia incolla. grazie
perchè tu fai inutili paragoni e inutili nonchè offensive analogie (tipo se approvi il 41bis approvi la morte di cucchi)
ti ripeto trovami dove è scritto che è possibile percuotere un individuo fino a causarne la morte altrimenti è tutta fuffa.
(edited)
ah si?
allora ti racconto questa e vorrei sapere cosa ne pensi:
qualche anno fa una ragazza viene stuprata per strada, prima di subire la violenza capendo che non poteva evitarla gli chiede almeno di mettersi il preservativo. la violenza verrà poi accertata e si va a processo.
la corte non condanna il ragazzo perchè riconosce che la ragazza ha chiesto di mettersi il preservativo, quindi era come per dire consenziente, mentre tutti concordano che si trattasse di una violenza.
Dimmi, la corte ha applicato la legge, ma dal punto di vista sociale è una decisione corretta?
allora ti racconto questa e vorrei sapere cosa ne pensi:
qualche anno fa una ragazza viene stuprata per strada, prima di subire la violenza capendo che non poteva evitarla gli chiede almeno di mettersi il preservativo. la violenza verrà poi accertata e si va a processo.
la corte non condanna il ragazzo perchè riconosce che la ragazza ha chiesto di mettersi il preservativo, quindi era come per dire consenziente, mentre tutti concordano che si trattasse di una violenza.
Dimmi, la corte ha applicato la legge, ma dal punto di vista sociale è una decisione corretta?
ti ripeto trovami dove è scritto che è possibile percuotere un individuo fino a causarne la morte altrimenti è tutta fuffa.
perchè mi fai questa inutile domanda dopo il tuo inutile copia incolla. grazie
è non è fuffa
è il nocciolo del problema italia
uno stato che legifera in barba alle proprie stesse leggi per poter fare ciò che gli pare, ma che pretende rispetto della legge da parte dei suoi servitori
perchè mi fai questa inutile domanda dopo il tuo inutile copia incolla. grazie
è non è fuffa
è il nocciolo del problema italia
uno stato che legifera in barba alle proprie stesse leggi per poter fare ciò che gli pare, ma che pretende rispetto della legge da parte dei suoi servitori