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Subject: [POLITICA]
comunque io parlavo del popolo italiano non di quello svedese.
attenti a voi e a Berlusconi salvato in passato da D'Alema che fece il bunga bunga con la classe operaia. Firmato: Br
questa è la rivendicazione.
mi pare credibile, tipico comunicatoin stile BR...
......ma mi faccia il piacere!
questa è la rivendicazione.
mi pare credibile, tipico comunicatoin stile BR...
......ma mi faccia il piacere!
Gli svedesi per loro fortuna non hanno bisogno di lottare per mantenere i propri diritti, perchè hanno una concezione ben radicata della legalità la quale è supportata da un sistema amministrativo suppongo di gran lunga superiore al nostro... Anche se la nostra costituzione non ha nulla da invidiare a nessun'altra al mondo, almeno nei principii fondamentali.
Mi chiedo a volte perchè la "redazione" del Giornale non vada in autocombustione... Mi dispiace solo che in passato, prima di tutta questa feccia, ci abbia lavorato un grande del giornalismo...
Mi chiedo a volte perchè la "redazione" del Giornale non vada in autocombustione... Mi dispiace solo che in passato, prima di tutta questa feccia, ci abbia lavorato un grande del giornalismo...
Anche se la nostra costituzione non ha nulla da invidiare a nessun'altra al mondo, almeno nei principii fondamentali.
No, anche nei principi fondamentali manca qualcosa, pensaci bene. Ci manca un bel Primo Emendamento stile costituzione americana.
Infatti la libertà di parola NON compare nei principi fondamentali ma solo all'art 21.
No, anche nei principi fondamentali manca qualcosa, pensaci bene. Ci manca un bel Primo Emendamento stile costituzione americana.
Infatti la libertà di parola NON compare nei principi fondamentali ma solo all'art 21.
@tutti
Tutte cose che io sapevo...alla faccia della politica estera vanto di Berlusconi!
“Le continue gaffe e la povertà di linguaggio del premier hanno offeso gran parte del popolo italiano e molti leader europei. E' chiara la sua volontà di anteporre i propri interessi personali a quelli dello Stato e ha una reputazione disgraziatamente comica”. Così l'ex ambasciatore statunitense Ronald Spogli descrive al dipartimento di Stato il presidente del Consiglio italiano. Un uomo comico, che “danneggia l'Italia”. Un clown, titola L'espresso, pubblicando in anteprima i dispacci. La debolezza del Cavaliere permette agli americani di ottenere se non tutto, molto: dall'Afghanistan, all'ampliamento delle basi statunitensi, fino alle leggi sugli organismi geneticamente modificati (leggi l'articolo). Ma anche con il governo Prodi gli Usa avevano stabilito “rapporti particolari”. Nel 2006, appena subentrato all'esecutivo di B, il titolare della Farnesina D'Alema volò in “missione” oltre oceano per affrontare la vicenda del rapimento di Abu Omar (leggi l'articolo di Leo Sisti). L'Italia, riporta un cable, “ha fin qui posto un freno alle continue richieste di estradare presunti agenti della Cia presumibilmente implicati in un'operazione di rendition dell'imam”
Commenti (70)
Tutte cose che io sapevo...alla faccia della politica estera vanto di Berlusconi!
“Le continue gaffe e la povertà di linguaggio del premier hanno offeso gran parte del popolo italiano e molti leader europei. E' chiara la sua volontà di anteporre i propri interessi personali a quelli dello Stato e ha una reputazione disgraziatamente comica”. Così l'ex ambasciatore statunitense Ronald Spogli descrive al dipartimento di Stato il presidente del Consiglio italiano. Un uomo comico, che “danneggia l'Italia”. Un clown, titola L'espresso, pubblicando in anteprima i dispacci. La debolezza del Cavaliere permette agli americani di ottenere se non tutto, molto: dall'Afghanistan, all'ampliamento delle basi statunitensi, fino alle leggi sugli organismi geneticamente modificati (leggi l'articolo). Ma anche con il governo Prodi gli Usa avevano stabilito “rapporti particolari”. Nel 2006, appena subentrato all'esecutivo di B, il titolare della Farnesina D'Alema volò in “missione” oltre oceano per affrontare la vicenda del rapimento di Abu Omar (leggi l'articolo di Leo Sisti). L'Italia, riporta un cable, “ha fin qui posto un freno alle continue richieste di estradare presunti agenti della Cia presumibilmente implicati in un'operazione di rendition dell'imam”
Commenti (70)
se oggi il Tg2 ne ha parlato, lo ha fatto x talmente poco tempo che non me ne sono accorto...
UNA RIFORMA STRABICA A FAVORE DELLE RENDITE
di Maria Cecilia Guerra 18.02.2011
Il decreto milleproroghe contiene tra l'altro la revisione del regime di tassazione dei fondi comuni di investimento. Per rilanciare l'industria dei fondi italiani, rimettendo su un piano di parità la tassazione dei fondi interni con quella dei fondi comunitari armonizzati. Si tratta invece di una misura protezionistica a favore di un'industria debole. E il passaggio alla tassazione alla realizzazione per le sole gestioni collettive, senza intervenire sugli altri aspetti della tassazione del risparmio, rende il regime nel suo complesso ancora più sperequato.
Uno degli interventi di maggior rilievo del Milleproroghe riguarda la revisione del regime di tassazione dei fondi comuni di investimento.
LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA FONDI ITALIANI E ESTERI
La stampa sembra essere abbastanza unanime nel ritenere l’intervento un atto dovuto per rilanciare l’industria dei fondi italiani, rimettendo su un piano di parità la tassazione dei fondi interni (e cioè quelli con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia) con quella dei fondi comunitari armonizzati (con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie).
Il problema esiste, soprattutto in quanto i redditi dei fondi italiani sono tassati alla maturazione (e cioè anno per anno) in capo al fondo, mentre i redditi dei fondi comunitari armonizzati sono tassati alla realizzazione (e cioè solo al momento in cui i partecipanti li percepiscono, tramite il riscatto o il rimborso delle quote di partecipazione o le distribuzioni periodiche). (1) Poter rimandare nel tempo la tassazione (come un qualsiasi altro debito) abbassa il peso dell’imposta e costituisce quindi un vantaggio fiscale.
Quando si è venuta a creare questa disparità?
Nel regime di tassazione introdotto alla fine degli anni Novanta (cosiddetta riforma Visco), la discriminazione di cui sopra, ai danni dei fondi interni, non esisteva: i fondi comuni esteri erano sì tassati, come adesso, in capo ai partecipanti alla realizzazione, ma il calcolo dell’imposta avveniva attraverso una formula (cosiddetto equalizzatore) che aveva la funzione di equiparare il prelievo alla realizzazione a quello che si sarebbe avuto nel caso in cui la tassazione fosse stata effettuata anno per anno, alla maturazione (e cioè a quello riservato ai fondi interni).
L’equalizzatore è stato abolito da Giulio Tremonti nel 2001. Perché i fondi interni non sono insorti allora? Due le spiegazioni. In primo luogo, perché contestualmente veniva proposta e poi emanata una legge delega, poi non esercitata, che prometteva il passaggio a un regime di tassazione molto conveniente, alla realizzazione, del tutto analogo a quello che viene oggi accolto (con dieci anni di ritardo) con il maxiemendamento del governo al Milleproroghe. In secondo luogo, perché, nel frattempo, non tutti gli operatori italiani hanno sofferto di questa discriminazione fiscale: molte banche, ad esempio, hanno guadagnato offrendo ai propri clienti fondi esteri della propria filiera (vantandone il migliore trattamento fiscale) sui quali chiedevano però commissioni più alte, proprio in quanto si trattava di fondi esteri.
LA NORMA CONTENUTA NEL MILLEPROROGHE
La norma contenuta nel Milleproroghe supera le discriminazioni ricordate prevedendo che, in analogia con quanto già avviene per i fondi esteri, la tassazione sul risparmio gestito avvenga in capo al sottoscrittore, invece che al fondo, al momento della realizzazione.
Perché una riforma così semplice ha dovuto attendere tanti anni?
Per capirlo bisogna guardare al regime fiscale riservato alle “rendite finanziarie” nel nostro paese, nel loro complesso. La riforma infatti, equipara il trattamento in Italia di fondi esteri e interni, ma amplifica, anziché ridurre, le differenze di trattamento fra i diversi regimi fiscali di tassazione del risparmio che esistono nel nostro paese, favorendo significativamente i fondi rispetto a tutte le altre forme di impiego del risparmio.
In particolare, se è vero che a seguito dell’abolizione dei sistemi di equalizzazione previsti dalla riforma Visco, i fondi comuni (e le gestioni individuali) sono stati sfavoriti dal fatto di subire la tassazione alla maturazione invece che alla realizzazione, è anche vero che la riforma Visco ha riconosciuto a essi un vantaggio che le altre forme di risparmio non conoscono: solo le gestioni collettive (e individuali) possono infatti dedurre (compensare) eventuali minusvalenze non solo nei confronti delle plusvalenze, ma anche nei confronti di interessi e dividendi. Si tratta di un vantaggio enorme, perché interessi e dividendi non possono mai assumere valori negativi. Quando sono percepiti al di fuori delle gestioni, subiscono un prelievo alla fonte a titolo definitivo. Questo vantaggio non viene eliminato dalla “riforma” in corso di approvazione.
UNA RIFORMA STRABICA
Il passaggio alla tassazione alla realizzazione, per le sole gestioni collettive, senza intervenire sugli altri aspetti della tassazione del risparmio, lascia quindi un regime, nel complesso, ancora più sperequato:
- i proventi dei fondi, siano essi plusvalenze o redditi di capitale, non subiranno nessun prelievo fino a che il partecipante non deciderà di vendere la quota (o fino a che non saranno distribuiti); su tutte le altre forme di risparmio la tassazione su interessi e dividendi avviene invece, immediatamente, alla fonte;
- i fondi comuni continueranno a potere compensare le minusvalenze contro i redditi di capitale, cosa che non è ammessa, ad esempio, nel caso che interessa molti più contribuenti italiani, in cui i titoli siano tenuti presso una banca in custodia o amministrazione;
- l’aliquota a cui sono tassati i proventi dei fondi rimane del 12,5 per cento, ma diventa in realtà molto più bassa perché prelevata in anni successivi alla loro maturazione;
- ci sarà un forte incentivo a non abbandonare il fondo, per rimandare nel tempo la tassazione.
COSÌ FAN TUTTI?
Va sottolineato che un differimento di imposta così marcato come quello che sta per essere introdotto per i fondi italiani non è caratteristico delle legislazioni estere. Negli altri paesi europei esistono, a volte, ritenute alla fonte sui redditi di capitale e, generalmente, il differimento dell’imposta, anche sulle plusvalenze, è eliminato o limitato attraverso strumenti quali: l’imputazione al sottoscrittore dei redditi del fondo secondo un criterio "pro-rata" (cosiddetta trasparenza fiscale); l’assoggettamento a imposta in capo al fondo dei redditi non distribuiti (ad esempio con un prelievo di tipo patrimoniale); la previsione per il fondo dell’obbligo di distribuire periodicamente l'intero ammontare degli utili che riceve.
Non una riforma prevalentemente volta a incentivare la concorrenza, rimuovendo ostacoli di natura fiscale, quindi, quella introdotta con il maxiemendamento, ma una misura protezionistica a favore di un’industria debole (ma allora perché di questa industria e non di altre?).
Non una riforma che equipara i trattamenti fiscali, ma un intervento che introduce ulteriori discriminazioni. Una riforma che, ancora una volta, modifica i pesi relativi della tassazione, a favore dei percettori di alcune tipologie di “rendite” finanziarie.
(1) Inoltre, poiché la tassazione è in Italia, al momento, in capo ai fondi, questi espongono nei propri rendiconti i rendimenti al netto dell’imposta, laddove i loro concorrenti esteri, per i quali la tassazione è in capo al partecipante, espongono i rendimenti lordi, ed evidenziano quindi performance che sono apparentemente migliori anche a parità di risultati. Concorre a questo risultato l’iscrizione nell’attivo dei fondi italiani dell’importo del risparmio d’imposta ricollegabile ai risultati negativi di gestione, utilizzabili a compensazione dei risultati positivi maturati negli anni successivi dallo stesso o da altro fondo
lavoce
di Maria Cecilia Guerra 18.02.2011
Il decreto milleproroghe contiene tra l'altro la revisione del regime di tassazione dei fondi comuni di investimento. Per rilanciare l'industria dei fondi italiani, rimettendo su un piano di parità la tassazione dei fondi interni con quella dei fondi comunitari armonizzati. Si tratta invece di una misura protezionistica a favore di un'industria debole. E il passaggio alla tassazione alla realizzazione per le sole gestioni collettive, senza intervenire sugli altri aspetti della tassazione del risparmio, rende il regime nel suo complesso ancora più sperequato.
Uno degli interventi di maggior rilievo del Milleproroghe riguarda la revisione del regime di tassazione dei fondi comuni di investimento.
LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA FONDI ITALIANI E ESTERI
La stampa sembra essere abbastanza unanime nel ritenere l’intervento un atto dovuto per rilanciare l’industria dei fondi italiani, rimettendo su un piano di parità la tassazione dei fondi interni (e cioè quelli con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia) con quella dei fondi comunitari armonizzati (con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie).
Il problema esiste, soprattutto in quanto i redditi dei fondi italiani sono tassati alla maturazione (e cioè anno per anno) in capo al fondo, mentre i redditi dei fondi comunitari armonizzati sono tassati alla realizzazione (e cioè solo al momento in cui i partecipanti li percepiscono, tramite il riscatto o il rimborso delle quote di partecipazione o le distribuzioni periodiche). (1) Poter rimandare nel tempo la tassazione (come un qualsiasi altro debito) abbassa il peso dell’imposta e costituisce quindi un vantaggio fiscale.
Quando si è venuta a creare questa disparità?
Nel regime di tassazione introdotto alla fine degli anni Novanta (cosiddetta riforma Visco), la discriminazione di cui sopra, ai danni dei fondi interni, non esisteva: i fondi comuni esteri erano sì tassati, come adesso, in capo ai partecipanti alla realizzazione, ma il calcolo dell’imposta avveniva attraverso una formula (cosiddetto equalizzatore) che aveva la funzione di equiparare il prelievo alla realizzazione a quello che si sarebbe avuto nel caso in cui la tassazione fosse stata effettuata anno per anno, alla maturazione (e cioè a quello riservato ai fondi interni).
L’equalizzatore è stato abolito da Giulio Tremonti nel 2001. Perché i fondi interni non sono insorti allora? Due le spiegazioni. In primo luogo, perché contestualmente veniva proposta e poi emanata una legge delega, poi non esercitata, che prometteva il passaggio a un regime di tassazione molto conveniente, alla realizzazione, del tutto analogo a quello che viene oggi accolto (con dieci anni di ritardo) con il maxiemendamento del governo al Milleproroghe. In secondo luogo, perché, nel frattempo, non tutti gli operatori italiani hanno sofferto di questa discriminazione fiscale: molte banche, ad esempio, hanno guadagnato offrendo ai propri clienti fondi esteri della propria filiera (vantandone il migliore trattamento fiscale) sui quali chiedevano però commissioni più alte, proprio in quanto si trattava di fondi esteri.
LA NORMA CONTENUTA NEL MILLEPROROGHE
La norma contenuta nel Milleproroghe supera le discriminazioni ricordate prevedendo che, in analogia con quanto già avviene per i fondi esteri, la tassazione sul risparmio gestito avvenga in capo al sottoscrittore, invece che al fondo, al momento della realizzazione.
Perché una riforma così semplice ha dovuto attendere tanti anni?
Per capirlo bisogna guardare al regime fiscale riservato alle “rendite finanziarie” nel nostro paese, nel loro complesso. La riforma infatti, equipara il trattamento in Italia di fondi esteri e interni, ma amplifica, anziché ridurre, le differenze di trattamento fra i diversi regimi fiscali di tassazione del risparmio che esistono nel nostro paese, favorendo significativamente i fondi rispetto a tutte le altre forme di impiego del risparmio.
In particolare, se è vero che a seguito dell’abolizione dei sistemi di equalizzazione previsti dalla riforma Visco, i fondi comuni (e le gestioni individuali) sono stati sfavoriti dal fatto di subire la tassazione alla maturazione invece che alla realizzazione, è anche vero che la riforma Visco ha riconosciuto a essi un vantaggio che le altre forme di risparmio non conoscono: solo le gestioni collettive (e individuali) possono infatti dedurre (compensare) eventuali minusvalenze non solo nei confronti delle plusvalenze, ma anche nei confronti di interessi e dividendi. Si tratta di un vantaggio enorme, perché interessi e dividendi non possono mai assumere valori negativi. Quando sono percepiti al di fuori delle gestioni, subiscono un prelievo alla fonte a titolo definitivo. Questo vantaggio non viene eliminato dalla “riforma” in corso di approvazione.
UNA RIFORMA STRABICA
Il passaggio alla tassazione alla realizzazione, per le sole gestioni collettive, senza intervenire sugli altri aspetti della tassazione del risparmio, lascia quindi un regime, nel complesso, ancora più sperequato:
- i proventi dei fondi, siano essi plusvalenze o redditi di capitale, non subiranno nessun prelievo fino a che il partecipante non deciderà di vendere la quota (o fino a che non saranno distribuiti); su tutte le altre forme di risparmio la tassazione su interessi e dividendi avviene invece, immediatamente, alla fonte;
- i fondi comuni continueranno a potere compensare le minusvalenze contro i redditi di capitale, cosa che non è ammessa, ad esempio, nel caso che interessa molti più contribuenti italiani, in cui i titoli siano tenuti presso una banca in custodia o amministrazione;
- l’aliquota a cui sono tassati i proventi dei fondi rimane del 12,5 per cento, ma diventa in realtà molto più bassa perché prelevata in anni successivi alla loro maturazione;
- ci sarà un forte incentivo a non abbandonare il fondo, per rimandare nel tempo la tassazione.
COSÌ FAN TUTTI?
Va sottolineato che un differimento di imposta così marcato come quello che sta per essere introdotto per i fondi italiani non è caratteristico delle legislazioni estere. Negli altri paesi europei esistono, a volte, ritenute alla fonte sui redditi di capitale e, generalmente, il differimento dell’imposta, anche sulle plusvalenze, è eliminato o limitato attraverso strumenti quali: l’imputazione al sottoscrittore dei redditi del fondo secondo un criterio "pro-rata" (cosiddetta trasparenza fiscale); l’assoggettamento a imposta in capo al fondo dei redditi non distribuiti (ad esempio con un prelievo di tipo patrimoniale); la previsione per il fondo dell’obbligo di distribuire periodicamente l'intero ammontare degli utili che riceve.
Non una riforma prevalentemente volta a incentivare la concorrenza, rimuovendo ostacoli di natura fiscale, quindi, quella introdotta con il maxiemendamento, ma una misura protezionistica a favore di un’industria debole (ma allora perché di questa industria e non di altre?).
Non una riforma che equipara i trattamenti fiscali, ma un intervento che introduce ulteriori discriminazioni. Una riforma che, ancora una volta, modifica i pesi relativi della tassazione, a favore dei percettori di alcune tipologie di “rendite” finanziarie.
(1) Inoltre, poiché la tassazione è in Italia, al momento, in capo ai fondi, questi espongono nei propri rendiconti i rendimenti al netto dell’imposta, laddove i loro concorrenti esteri, per i quali la tassazione è in capo al partecipante, espongono i rendimenti lordi, ed evidenziano quindi performance che sono apparentemente migliori anche a parità di risultati. Concorre a questo risultato l’iscrizione nell’attivo dei fondi italiani dell’importo del risparmio d’imposta ricollegabile ai risultati negativi di gestione, utilizzabili a compensazione dei risultati positivi maturati negli anni successivi dallo stesso o da altro fondo
lavoce
mi sono ascoltato tutto il monologo di Ferrara , ma come si può avere simili pensieri !!
mi sono ascoltato tutto il monologo di Ferrara , ma come si può avere simili pensieri !!
ecco:
ecco:
No, anche nei principi fondamentali manca qualcosa, pensaci bene. Ci manca un bel Primo Emendamento stile costituzione americana.
Infatti la libertà di parola NON compare nei principi fondamentali ma solo all'art 21.
Però l'articolo 21 riguarda i rapporti civili, che sono secondari ai principi fondamentali: in parole povere, cosa te ne fai della libertà di parola quando non godi degli stessi diritti di qualunque altro cittadino?
Infatti la libertà di parola NON compare nei principi fondamentali ma solo all'art 21.
Però l'articolo 21 riguarda i rapporti civili, che sono secondari ai principi fondamentali: in parole povere, cosa te ne fai della libertà di parola quando non godi degli stessi diritti di qualunque altro cittadino?
Però l'articolo 21 riguarda i rapporti civili, che sono secondari ai principi fondamentali: in parole povere, cosa te ne fai della libertà di parola quando non godi degli stessi diritti di qualunque altro cittadino?
NON riguarda solo i rapporti civili. La libertà di parola è il principio fondante di ogni democrazia. Prima ancora della divisione dei poteri. E dovrebbe essere messa nei punti fondamentali. Quindi nei nostri diritti fondamentali NON disponibili MANCA la libertà di parola.
A rigore di diritto la libertà di parola potrebbe essere limitata da una legge costituzionale proprio perchè NON fa parte dei diritti fondamentali.
NON riguarda solo i rapporti civili. La libertà di parola è il principio fondante di ogni democrazia. Prima ancora della divisione dei poteri. E dovrebbe essere messa nei punti fondamentali. Quindi nei nostri diritti fondamentali NON disponibili MANCA la libertà di parola.
A rigore di diritto la libertà di parola potrebbe essere limitata da una legge costituzionale proprio perchè NON fa parte dei diritti fondamentali.
Il tuo punto di vista è valido, tuttavia in linea di principio quasi ogni articolo della costituzione è modificabile,finanche quelli ritenuti fondamentali, tranne quelli che riguardano la forma repubblicana e i diritti inviolabili dell'uomo; l'articolo 21, che inizialmente era nato come "protezione" alla libertà di stampa e che in seguito ha via via ottenuto sempre un significato più esteso, fa capo all'articolo 2 e quindi dovrebbe godere di sufficiente "resistenza" a modifiche o revisioni; ciò nonostante, mi sembra che in passato già si sia proposto un disegno di revisione proprio dai balordi del Pdl, ma poi fu respinto con decisione... Dipende tutto da chi sta al governo(e da chi ce li manda) perchè la costituzione è stata progettata per essere modificata per adattarsi ai tempi, invece soprattutto negli ultimi anni si è fatto un eccessivo e vergognoso uso improprio di tale principio per interessi del tutto personali e ,talvolta, individuali. Comunque, riflettendoci meglio, forse si sarebbe fatto meglio a specificare espressamente la libertà di parola come diritto fondamentale, soprattutto in previsione di questi tempi...
A rigore di diritto la libertà di parola potrebbe essere limitata da una legge costituzionale proprio perchè NON fa parte dei diritti fondamentali.
Il tuo punto di vista è valido, tuttavia in linea di principio quasi ogni articolo della costituzione è modificabile,finanche quelli ritenuti fondamentali, tranne quelli che riguardano la forma repubblicana e i diritti inviolabili dell'uomo; l'articolo 21, che inizialmente era nato come "protezione" alla libertà di stampa e che in seguito ha via via ottenuto sempre un significato più esteso, fa capo all'articolo 2 e quindi dovrebbe godere di sufficiente "resistenza" a modifiche o revisioni; ciò nonostante, mi sembra che in passato già si sia proposto un disegno di revisione proprio dai balordi del Pdl, ma poi fu respinto con decisione... Dipende tutto da chi sta al governo(e da chi ce li manda) perchè la costituzione è stata progettata per essere modificata per adattarsi ai tempi, invece soprattutto negli ultimi anni si è fatto un eccessivo e vergognoso uso improprio di tale principio per interessi del tutto personali e ,talvolta, individuali. Comunque, riflettendoci meglio, forse si sarebbe fatto meglio a specificare espressamente la libertà di parola come diritto fondamentale, soprattutto in previsione di questi tempi...
...forse si sarebbe fatto meglio a specificare espressamente la libertà di parola come diritto fondamentale, soprattutto in previsione di questi tempi...
io direi:
soprattutto in base ai tempi da cui si veniva!
invece non è stato inserito in modo chiaro, e nonostante non si sarebbe certo trattato di una gran novità
io direi:
soprattutto in base ai tempi da cui si veniva!
invece non è stato inserito in modo chiaro, e nonostante non si sarebbe certo trattato di una gran novità