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Subject: La giustizia italiana....

2012-03-30 23:09:49
Ma si può rischiare la galera per un ovetto da 1 euro e un vaffa?

quoto
2012-03-30 23:59:39
ehi, non sto giustificando nessuno

per quello che abbiamo letto mi pare na cazzata anche a me

ma siamo sicuri che i giornali abbiano raccontato tutto?

le procure archiviano procedimenti per somme anche superiori..........

evidentemente è la controparte che (presumo) si sarà opposta all'archiviazione, cosa ahimè consentita..............

quante volte avrò detto che codice penale - procedura penale - organizzazione della magistratura andrebbero resettati e rifatti da zero?
2012-03-31 00:01:02
Ma si può rischiare la galera per un ovetto da 1 euro e un vaffa?

quoto


ps: non esiste solo la galera (arresto o reclusione, non sono la stessa cosa, di fatto)come sfogo di un procedimento penale. esistono anche multe e ammende :)

piccole nozioni di diritto penale, che non guastano :P

Dispositivo dell'art. 39 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO PRIMO - Dei reati in generale → Titolo III - Del reato (Artt. 39-84) → Capo I - Del reato consumato e tentato

I reatisi distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle peneper essi rispettivamente stabilite da questo codice (1).
Note

(1) In caso di contrasto tra il contenuto del reato e la pena comminata, per la giurisprudenza assume rilevanza il criterio formale riguardante il tipo di sanzione prevista dal legislatore (es.: se il fatto presenta caratteri simili al reato contravvenzionale ma è sanzionato con la pena della multa, si tratta di delitto e non di contravvenzione). La distinzione è di notevole importanza in quanto la disciplina generale dei due tipi di reato è sensibilmente differente: a) quanto all'elemento psicologico, le contravvenzioni sono indifferentemente punite sia a titolo di colpa che di dolo [v. 42 1], mentre i delitti sono puniti solo a titolo di dolo [v. 42 2], e la punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice (ad es. nel nostro codice esiste il delitto di omicidio colposo, non esiste il danneggiamento colposo); b) il tentativo (art. 56) è ammissibile solo per i delitti; c) alcune circostanze del reato sono applicabili solo ai delitti (es.: 61 n. 3, 7, 8); d) i reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello Stato (art. 7) sono solo delitti.

Le pene principali possono essere detentive o pecuniarie. Sono pene detentive l'ergastolo la reclusione e l'arresto, sono pene pecuniarie la multa e l'ammenda. L'ergastolo la reclusione e la multa sono le pene previste per i delitti mentre l'arresto e l'ammenda sono le pene previste per le contravvenzioni. Le pene detentive brevi possono essere sostituite dalle sanzioni sostitutive delle pene previste e disciplinate dalla legge n. 689 del 1981 nonchè, in fase d'esecuzione della pena, dalle misure alternative alla detenzione. Alla pena principale, s'accompagnano, sovente, ulteriori pene accessorie che, normalmente, conseguono in via automatica all'inflizione della pena principale.
Con il D.Lgs. n. 274 del 2000 sono stati devoluti taluni reati alla cognizione del giudice di pace il quale, in vece delle pene detentive, dovrà applicare le misure alternative:
dell'obbligo di permanenza domiciliare da eseguirsi nei giorni di sabato e domenica per un periodo non inferiore a sei giorni nè superiore a quarantacinque;
della prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività per un periodo non inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi.

Le pene detentive

La pena di morte

Prima di analizzare le singole pene detentive, è doveroso esaminare la collocazione della pena di morte nell'ambito del nostro ordinamento. A mente dell'art. 27 Cost essa, infatti, è consentita nei soli casi previsti dalle leggi militari di guerra e, tuttavia, con la L. 13 ottobre 1994 n. 589, la pena di morte è stata abolita anche per i reati previsti dal codice militare di guerra.

L'ergastolo

E' la più grave delle pene detentive, è prevista dall'art. 22 cp e consiste nella privazione della libertà scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Mette conto sottolineare che il condannato all'ergastolo può essere ammesso al godimento del regime di semilibertà dopo aver scontato 20 anni di pena e, ai fini del detto computo, valgono le riduzioni di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata previste dall'art. 54 della L. n. 354 del 1975. Dette riduzioni sono efficaci anche al fine del computo del termine necessario per accedere la beneficio della liberazione condizionale. L'art. 22 cp è stato dichiarato, peraltro, incostituzionale nella parte in cui non esclude l'applicabilità nei riguardi del minore imputabile. La possibilità di godere della liberazione condizionale e del regime di semilibertà concorrere a rendere la pena dell'ergastolo compatibile con il principio della tendenziale funzione rieducativa della pena.

La reclusione

La reclusione consiste nella privazione della libertà personale con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno per un periodo che va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di ventiquattro annni. Tale secondo limite può, peraltro, essere valicato sino a raggiungere quello di trenta anni allorchè vi sia il concorso di più circostanze aggravanti ovvero allorchè concorso di reati o per particolari reati (ad es. il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cp).

L'arresto

L'arresto è la pena detentiva prevista per le contravvenzioni, essa consiste nella privazione della libertà da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre anni (limite innalzabile sino a cinque anni nel caso di concorso di circostanze e sino a sei anni in caso di concorso di reati).

Le pene pecuniarie

la multa

La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti. Essa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro nè superiore a 5164,00 Euro (limite innalzabile sino a 10129,00 Euro in caso di concorso di circostanze). La pena pecuniaria può sempre essere inflitta dal giudice della cognizione in caso di condanna per un reato commesso per fini di lucro.

L'ammenda

L'ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni, essa consiste nella condanna al pagamento in favore dello Stato di una somma non inferiore a 2 euro nè superiore a 1032,00 euro.
(edited)
2012-03-31 00:04:16
infatti optavamo per una sanzione finanziaria... :)
2012-03-31 00:05:29
infatti optavamo per una sanzione finanziaria... :)

ma sempre a seguito di processo viene comminata

se c'è reato allora non può esserci solo causa civile.
2012-03-31 00:11:53
Già distinguere reclusione e arresto e dall'altra parte multa e ammenda è cosa bizantina.
2012-06-15 09:42:37
2012-06-15 20:19:50
Ho letto, tristezza infinita.
2012-06-15 20:39:13
purtroppo è assurdo......... ma non dimentichiamo che anche a livello assicurativo hanno deliberato il concorso di stop perchè l'auto della famiglia non ha rispettato lo stop...........

figuriamoci se con una precedente così gli avvocati non ci andavano a nozze.............
2012-06-15 23:03:38
Avevo letto di un concorso di colpa ma mi sembrava di aver capito che fosse un problema di velocità... certo che a 120km/h se ti arriva una macchina addosso fa in fretta ad esserti sotto se esci da uno stop, anche se hai tutto lo spazio disponibile.
2012-06-15 23:05:04
hai proprio ragione...sembra lontanissima e dopo 1 secondo te la trovi li :(
2012-06-15 23:20:16
Si, non ho giustificato la sentenza

purtroppo allo stato attuale abbiamo:
- una legge ridicola
- un parlamento ridicolo, che non riesce a definire come omicidio volontario uno di questi casi, con guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe
- un iter processuale indebolito da cavilli e dettagliucoli su cui la difesa è andata a nozze

quella famiglia non riposerà in pace :(
2012-06-16 00:33:03
purtroppo è assurdo......... ma non dimentichiamo che anche a livello assicurativo hanno deliberato il concorso di stop perchè l'auto della famiglia non ha rispettato lo stop...........

Anche a livello penale: non puoi pretendere che tizio abbia una certa colpa quando ne hai tu una che è altrettanto grave. Ricordo che c'è la sospensione della patente se non si rispetta lo stop e si fa un incidente con feriti.

Quindi direi pazzo quello che va a 120 e pazzo lui che non rispetta lo stop.
2012-06-16 00:34:16
hai proprio ragione...sembra lontanissima e dopo 1 secondo te la trovi li :(

Questo perchè non ha rispettato lo stop: stop significa fermarsi, non rallentare: era uno stop non una precedenza.
2012-06-16 00:37:14
- un parlamento ridicolo, che non riesce a definire come omicidio volontario uno di questi casi, con guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe

karlacci, non puoi pretendere di condannare uno a 8 anni se l'altro ha violato il codice con una infrazione altrettanto pesante. Ti ricordo che l'auto della famiglia non ha rispettato lo stop.

A 120 non si va è vero, ma se quell'uomo rispettava lo stop neanche c'era l'incidente.
2012-06-16 06:43:48
In effetti l'articolo mi sembra scritto solamente per fare più notizia possibile.
Senza sapere veramente come sono andati i fatti, è difficile giudicare.