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Subject: PEC
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Pinkerton [del] to
All
ovvero posta elettronica certificata.
domanda:
l'invio di una mail tramite PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il tutto mi serve per sapere come chiudere un contratto di utenza.
grazie
domanda:
l'invio di una mail tramite PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il tutto mi serve per sapere come chiudere un contratto di utenza.
grazie
Ha valore legale?
Sì, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; quindi consente l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna (il valore legale è sancito dal DPR n.68 dell'11 febbraio 2005).
spettacolo grazie mille!
Sì, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; quindi consente l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna (il valore legale è sancito dal DPR n.68 dell'11 febbraio 2005).
spettacolo grazie mille!
attenzione però che il valore di raccomandata c'è solo per un messaggio inviato da una pec ad un'altra pec, non tra indirizzo normale e pec
Ti arriverà un messaggio di avvenuta consegna da parte del tuo provider.
Quel messaggio ha valenza di firma ricevuta
Quel messaggio ha valenza di firma ricevuta
braù pink, benvenuto nel nuovo millennio!!
p.s. spero solo che non mandi le pec come fai i link su sokker altrimenti è la fine :)
p.s. spero solo che non mandi le pec come fai i link su sokker altrimenti è la fine :)
eppure io so che DI FATTO vale solo tra aziende/privati e pubblica amministrazione, da e verso
tra privati e aziende..... dipende dai casi
ad esempio sky non accetta PEC per la disdetta..................
tra privati e aziende..... dipende dai casi
ad esempio sky non accetta PEC per la disdetta..................
se c'è specificato qualcosa di diverso nel contratto o nelle condizioni generali di contratto può essere che non valga ma se nulla è detto allora il suo valore legale è quello sopra citato.
se, per esempio, nel contratto sky c'è scritto che la disdetta deve essere data per forza con raccomandata, non vale nemmeno mandarla via fax con ricevuta di ritorno ma ciò non vuol dire che il fax non abbia valore legale.
poi sulla possibilità di rifiutare una comunicazione fatta in una forma legale piuttosto che in un'altra si possono fare lunghe discussioni, qui volevo solo spiegare la mia risposta :)
se, per esempio, nel contratto sky c'è scritto che la disdetta deve essere data per forza con raccomandata, non vale nemmeno mandarla via fax con ricevuta di ritorno ma ciò non vuol dire che il fax non abbia valore legale.
poi sulla possibilità di rifiutare una comunicazione fatta in una forma legale piuttosto che in un'altra si possono fare lunghe discussioni, qui volevo solo spiegare la mia risposta :)
Ehm..
Ho disdetto una assicurazione annuale
A occhio e croce vale il pec-to-pec?
Ho disdetto una assicurazione annuale
A occhio e croce vale il pec-to-pec?
Vale se se l'hai spedita come Azienda o Agenzia Pinkerton. Se l'hai spedita come Signor Pinkerton è meglio che fai un salto in posta per la Raccomandata.
io farei un po' di chiarezza.
La raccomandata A/R non ha "valore legale", che in effetti non significa nulla, ma serve come prova di invio e di RICEZIONE di una comunicazione.
La PEC, allo stesso modo serve a fare da PROVA LEGALE (cioè disciplinata dalla legge) di una comunicazione inviata e ricevuta.
All'invio della PEC si riceve subito un'avviso del server (che certifica l'invio), poi una volta consegnato al server del provider del destinatario, si riceve l'avviso di consegna (che certifica la ricezione).
Voi direte, ma se io non apro la mia PEC, come fanno a certificare la mia ricezione????
Risposta: al momento della sottoscrizione l'intestatario della PEC si è impegnato a considerare per ricevute tutte i messaggi PEC arrivati nella sua casella (quindi non conta averli letti, ma solo che siano arrivati, motivo per cui è sempre importante non lasciare PEC incustodite senza leggerle per tempi troppo lunghi)
il legislatore, imponendo (al provider di fare un contratto sifatto e di conseguenza) all'intestatario della PEC l'obbligo di dare per ricevuta la comunicazione, OPERA UNA FINZIONE:
considera ricevuta ed inverte l'onere della prova (devo provare di essere stato in coma 2 mesi per affermare in giudizio che non ho POTUTO leggere la mia PEC).
Ai fini pratici rilevo che non è molto proprio discutere di valore legale della pec. Ma di arrivo o non arrivo della comunicazione nella sfera di conoscenza del destinatario.
Prendiamo Sky (non so chi dice che non accetta disdette via PEC), una volta che l'utente si rivolgesse al giudice verrebbe sicuramente condannata alla sconfitta in giudizio...
il punto quindi non è se vale, ma se uno ha interesse a fare una trafila del genere solo per potersi avvalere di tale strumento!!!
non so se vi ho confuso le idee a sufficienza!
:P
La raccomandata A/R non ha "valore legale", che in effetti non significa nulla, ma serve come prova di invio e di RICEZIONE di una comunicazione.
La PEC, allo stesso modo serve a fare da PROVA LEGALE (cioè disciplinata dalla legge) di una comunicazione inviata e ricevuta.
All'invio della PEC si riceve subito un'avviso del server (che certifica l'invio), poi una volta consegnato al server del provider del destinatario, si riceve l'avviso di consegna (che certifica la ricezione).
Voi direte, ma se io non apro la mia PEC, come fanno a certificare la mia ricezione????
Risposta: al momento della sottoscrizione l'intestatario della PEC si è impegnato a considerare per ricevute tutte i messaggi PEC arrivati nella sua casella (quindi non conta averli letti, ma solo che siano arrivati, motivo per cui è sempre importante non lasciare PEC incustodite senza leggerle per tempi troppo lunghi)
il legislatore, imponendo (al provider di fare un contratto sifatto e di conseguenza) all'intestatario della PEC l'obbligo di dare per ricevuta la comunicazione, OPERA UNA FINZIONE:
considera ricevuta ed inverte l'onere della prova (devo provare di essere stato in coma 2 mesi per affermare in giudizio che non ho POTUTO leggere la mia PEC).
Ai fini pratici rilevo che non è molto proprio discutere di valore legale della pec. Ma di arrivo o non arrivo della comunicazione nella sfera di conoscenza del destinatario.
Prendiamo Sky (non so chi dice che non accetta disdette via PEC), una volta che l'utente si rivolgesse al giudice verrebbe sicuramente condannata alla sconfitta in giudizio...
il punto quindi non è se vale, ma se uno ha interesse a fare una trafila del genere solo per potersi avvalere di tale strumento!!!
non so se vi ho confuso le idee a sufficienza!
:P
il punto quindi non è se vale, ma se uno ha interesse a fare una trafila del genere solo per potersi avvalere di tale strumento!!!
Pensa che c'è gente, come il sottoscritto, che è obbligato a farsi una PEC e faccio l'operatore commerciale su aree pubbliche: più prosaicamente il venditore ambulante.
La legge regionale 8/2008 (ora trasfusa nella l.r. 6/2010 – testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, ha introdotto due adempimenti a carico degli operatori ambulanti: la carta d'esercizio e l'attestazione.
La Carta di esercizio (rif. normativo: articolo 21, comma 10 L.R. 2 febbraio 2010, n. 6) è un documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati dell’impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi (relativi a posteggi fissi, itineranti e presso sagre/fiere) in possesso dell’ operatore stesso. La C.E. è compilata dall’operatore ambulante o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale: i titoli autorizzativi dovranno essere vidimati dai Comuni ove l’operatore svolge l’attività.
Attestazione annuale: l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. n. 6/2010, è verificato annualmente da uno dei Comuni nei quali l’operatore su aree pubbliche esercita l’attività, mediante apposita Attestazione da allegare alla Carta di Esercizio.
Con il Ddg 2613 del 28/03/2012 è stato definito che la compilazione della Carta di Esercizio e dell’Attestazione dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti)
Gli strumenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo informatico dedicato alla Carta di esercizio sono la Posta Elettronica Certificata (PEC) e la Firma Digitale (firma forte).
Viva l'Italia che semplifica :D
A dire il vero, visto che gli ambulanti sono dei poveri peones senza tanti mezzi e pretese, hanno pensato bene di semplificare loro la vita.
Nel caso in cui l’operatore su aree pubbliche non sia in possesso di PEC e Firma Digitale, può avvalersi di un “intermediario”, ovverosia una persona (ad es. commercialista) a cui l’operatore su aree pubbliche delega, mediante procura speciale, le operazioni di compilazione e sottoscrizione della Carta di esercizio.
Anche nel caso in cui l’operatore su aree pubbliche voglia avvalersi di un’Associazione di categoria (“intermediario esclusivo”) per la compilazione e sottoscrizione della Carta di esercizio, potrà farlo delegando l’Associazione mediante procura speciale.
Peccato che l'intermediario chieda 80 € all'anno per il servizio PEC e le associazioni di categoria chiedano dai 10 a 20 € a botta per ogni trasmissione.
Quindi, un giorno che non avevo niente da fare sono andato alla Camera di Commercio e dopo la fila di 1 ora e 5€ annuali ad Aruma posso fare il figo con la PEC :D
Pensa che c'è gente, come il sottoscritto, che è obbligato a farsi una PEC e faccio l'operatore commerciale su aree pubbliche: più prosaicamente il venditore ambulante.
La legge regionale 8/2008 (ora trasfusa nella l.r. 6/2010 – testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, ha introdotto due adempimenti a carico degli operatori ambulanti: la carta d'esercizio e l'attestazione.
La Carta di esercizio (rif. normativo: articolo 21, comma 10 L.R. 2 febbraio 2010, n. 6) è un documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati dell’impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi (relativi a posteggi fissi, itineranti e presso sagre/fiere) in possesso dell’ operatore stesso. La C.E. è compilata dall’operatore ambulante o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale: i titoli autorizzativi dovranno essere vidimati dai Comuni ove l’operatore svolge l’attività.
Attestazione annuale: l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. n. 6/2010, è verificato annualmente da uno dei Comuni nei quali l’operatore su aree pubbliche esercita l’attività, mediante apposita Attestazione da allegare alla Carta di Esercizio.
Con il Ddg 2613 del 28/03/2012 è stato definito che la compilazione della Carta di Esercizio e dell’Attestazione dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti)
Gli strumenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo informatico dedicato alla Carta di esercizio sono la Posta Elettronica Certificata (PEC) e la Firma Digitale (firma forte).
Viva l'Italia che semplifica :D
A dire il vero, visto che gli ambulanti sono dei poveri peones senza tanti mezzi e pretese, hanno pensato bene di semplificare loro la vita.
Nel caso in cui l’operatore su aree pubbliche non sia in possesso di PEC e Firma Digitale, può avvalersi di un “intermediario”, ovverosia una persona (ad es. commercialista) a cui l’operatore su aree pubbliche delega, mediante procura speciale, le operazioni di compilazione e sottoscrizione della Carta di esercizio.
Anche nel caso in cui l’operatore su aree pubbliche voglia avvalersi di un’Associazione di categoria (“intermediario esclusivo”) per la compilazione e sottoscrizione della Carta di esercizio, potrà farlo delegando l’Associazione mediante procura speciale.
Peccato che l'intermediario chieda 80 € all'anno per il servizio PEC e le associazioni di categoria chiedano dai 10 a 20 € a botta per ogni trasmissione.
Quindi, un giorno che non avevo niente da fare sono andato alla Camera di Commercio e dopo la fila di 1 ora e 5€ annuali ad Aruma posso fare il figo con la PEC :D
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