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Subject: legge sui cookie
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Ho visto dei siti con un regolamento sintetizzabile in qui si usano i cookie, se ti sta bene clicca OK
Non lasciando alternative.
Nel momento in cui si entra nella Home spesso vengono gia' salvati dei cookies quindi mi chiedo.
E' lecito non lasciare alternative, solo un'informativa?
E' lecito che mentri leggi l'informativa ti vengano salvati dei cookies?
Ma anche e sopratutto
che bisogno c'era della legge sulla privacy sui cookie quando questi esistono da "sempre"?
Non lasciando alternative.
Nel momento in cui si entra nella Home spesso vengono gia' salvati dei cookies quindi mi chiedo.
E' lecito non lasciare alternative, solo un'informativa?
E' lecito che mentri leggi l'informativa ti vengano salvati dei cookies?
Ma anche e sopratutto
che bisogno c'era della legge sulla privacy sui cookie quando questi esistono da "sempre"?
c'è la versione breve... l'informativa estesa... manca quella "medium" :P
quei siti non sono in regola, per quello che ne so.
la legge mi pare abbastanza chiara: nessun cookie deve essere installato finché non vi è l'approvazione dell'utente.
Io mi sono affidato a iubenda per i siti che abbiamo in gestione ma se devo essere sincero neanche il loro sistema mi piace. In pratica se scrolli senza leggere l'informativa tacitamente accetti i cookie. Non mi sembra leale
la legge mi pare abbastanza chiara: nessun cookie deve essere installato finché non vi è l'approvazione dell'utente.
Io mi sono affidato a iubenda per i siti che abbiamo in gestione ma se devo essere sincero neanche il loro sistema mi piace. In pratica se scrolli senza leggere l'informativa tacitamente accetti i cookie. Non mi sembra leale
Stesso principio del "dopo la terza scrolla viene considerata una sega" :P
Normativa sui cookie: chiarimenti del Garante Privacy e multe
di QuiFinanza
12/06/2015 - Il 2 giugno è scaduto il termine entro il quale i siti internet avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa in materia di cookie, con particolare riferimento all’informativa per gli utenti. Per i dettagli sui nuovi adempimenti richiesti ai siti (informativa, banner, notifica al Garante) vedi la nostra guida sugli adempimenti.
IL GARANTE - Il Garante della privacy, considerata la delicatezza della materia, è intervenuto con una recente nota per fornire alcuni chiarimenti sugli obblighi dei siti e sulla necessità di tutelare la privacy degli utenti, il cui consenso preventivo è essenziale ai fini dell’uso lecito dei cosiddetti cookie di profilazione (cioè quelli che tracciano le scelte di navigazione dell’utente).
Innanzitutto viene specificato che la normativa in materia di cookie si applica a tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento strumenti situati sul territorio dello Stato. I siti che non consentono l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio dell’utente o l’accesso a informazioni già archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa. (Continua sotto)
COOKIE TECNICI ED ANALITICI - Per l’uso di cookie esclusivamente tecnici (necessari cioè per far funzionare il sito) è richiesto il solo rilascio dell’informativa con le modalità ritenute più idonee (ad es. inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessità di realizzare un apposito banner. I cookie analitici (cioè quelli necessari per monitorare l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso) possono essere assimilati ai cookie tecnici se vengono realizzati e utilizzati direttamente dal sito senza l’intervento di soggetti terzi.
Se però i cookie analitici sono realizzati e messi a disposizione da terze parti, è necessario che queste ultime utilizzino strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie (per esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP).
L’impiego di tali cookie deve, inoltre, essere subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all’impegno della terza parte ad utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui esse dispongano.
Molti siti hanno evidenziato la difficoltà di apportare le modifiche necessarie in materia di cookie alle proprie piattaforme che già contengono al loro interno strumenti, spesso pre-configurati, per la gestione dei cookie. Consapevole di tali difficoltà, il Garante ha indicato ai siti il termine di un anno per adeguarsi compiutamente alla normativa.
In caso di cookie di profilazione provenienti da domini “terze parti”, sono necessari due elementi:
a) il banner che genera l’evento idoneo a rendere il consenso documentabile (a carico del sito principale)
b) i link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti in cui l’utente potrà effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione.
Il Garante chiarisce inoltre che se sul sito i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network sono semplici link a siti terze parti che non installano cookie di profilazione, non c’è bisogno di informativa e consenso.
Nell’informativa estesa il consenso all’uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per categorie (es. viaggi, sport).
Il provvedimento del Garante prevede che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine) comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie.
Il Garante fa presente che a tal fine sono ammesse soluzioni per l’acquisizione del consenso basate su “scroll“, ovvero sulla prosecuzione della navigazione all’interno della medesima pagina web.
È però necessario che tali soluzioni, particolarmente rilevanti nel caso di dispositivi mobili, siano chiaramente indicate nell’informativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito (prima parte), che possa essere qualificato come azione positiva dell’utente. Se un dominio gestisce più siti web, è sufficiente effettuare una sola notifica al Garante per l’utilizzo dei cookie.
Maria Monteleone
di QuiFinanza
12/06/2015 - Il 2 giugno è scaduto il termine entro il quale i siti internet avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa in materia di cookie, con particolare riferimento all’informativa per gli utenti. Per i dettagli sui nuovi adempimenti richiesti ai siti (informativa, banner, notifica al Garante) vedi la nostra guida sugli adempimenti.
IL GARANTE - Il Garante della privacy, considerata la delicatezza della materia, è intervenuto con una recente nota per fornire alcuni chiarimenti sugli obblighi dei siti e sulla necessità di tutelare la privacy degli utenti, il cui consenso preventivo è essenziale ai fini dell’uso lecito dei cosiddetti cookie di profilazione (cioè quelli che tracciano le scelte di navigazione dell’utente).
Innanzitutto viene specificato che la normativa in materia di cookie si applica a tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento strumenti situati sul territorio dello Stato. I siti che non consentono l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio dell’utente o l’accesso a informazioni già archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa. (Continua sotto)
COOKIE TECNICI ED ANALITICI - Per l’uso di cookie esclusivamente tecnici (necessari cioè per far funzionare il sito) è richiesto il solo rilascio dell’informativa con le modalità ritenute più idonee (ad es. inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessità di realizzare un apposito banner. I cookie analitici (cioè quelli necessari per monitorare l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso) possono essere assimilati ai cookie tecnici se vengono realizzati e utilizzati direttamente dal sito senza l’intervento di soggetti terzi.
Se però i cookie analitici sono realizzati e messi a disposizione da terze parti, è necessario che queste ultime utilizzino strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie (per esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP).
L’impiego di tali cookie deve, inoltre, essere subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all’impegno della terza parte ad utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui esse dispongano.
Molti siti hanno evidenziato la difficoltà di apportare le modifiche necessarie in materia di cookie alle proprie piattaforme che già contengono al loro interno strumenti, spesso pre-configurati, per la gestione dei cookie. Consapevole di tali difficoltà, il Garante ha indicato ai siti il termine di un anno per adeguarsi compiutamente alla normativa.
In caso di cookie di profilazione provenienti da domini “terze parti”, sono necessari due elementi:
a) il banner che genera l’evento idoneo a rendere il consenso documentabile (a carico del sito principale)
b) i link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti in cui l’utente potrà effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione.
Il Garante chiarisce inoltre che se sul sito i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network sono semplici link a siti terze parti che non installano cookie di profilazione, non c’è bisogno di informativa e consenso.
Nell’informativa estesa il consenso all’uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per categorie (es. viaggi, sport).
Il provvedimento del Garante prevede che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine) comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie.
Il Garante fa presente che a tal fine sono ammesse soluzioni per l’acquisizione del consenso basate su “scroll“, ovvero sulla prosecuzione della navigazione all’interno della medesima pagina web.
È però necessario che tali soluzioni, particolarmente rilevanti nel caso di dispositivi mobili, siano chiaramente indicate nell’informativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito (prima parte), che possa essere qualificato come azione positiva dell’utente. Se un dominio gestisce più siti web, è sufficiente effettuare una sola notifica al Garante per l’utilizzo dei cookie.
Maria Monteleone
A parte le stronzate.
In un mondo dove le aziende produttrici di smartphone ricevono i dati della tua posizione geografica in real time, la posta elettronica viene "Letta" da Bot per mandarti servizi pubblicitari personalizzati.
I servizi di chat crittografati devono fornire allo Stato la chiave di decrittazione per "combattere il terrorismo".
Qual è la vera ragione della legge sui cookie?
Ad ogni modo in Sky sia per il portale che per Skygo abbiamo usato cookie criptati per le funzioni più importanti e i dati sensibili non vengono trattati in modo superficiale.
La navigazione utente e altri dati di solito vengono salvati sul server, tant'è che Google spesso ti chiede di loggarti in Chrome, per farti avere una maggiore esperienza utente.
Se bastassero i cookie non sarebbe necessario loggarsi.
Cookie io li uso per cose tipo il tema in Sokker, per sapere se ti sei già loggato e non vuoi riloggarti (e ussrname e password non vengono MAI salvati client side per questioni di sicurezza (man in the middle)).
Nei cookie ci stanno le preferenze cretine. Anonime.
Per cui la mia domanda è PERCHÉ?
Cosa c'è dietro?
Allo stato attuale se uno dichiarasse di non accettare i cookie non potrebbe neanche loggarsi in Sokker per dire.
E se uno non vuole accettare i cookie e vuol provare cosa vorrebbe dire, basta aprire il browser con la funzione "navigazione anonima".
I cookie esistono da sempre, da sempre
In un mondo dove le aziende produttrici di smartphone ricevono i dati della tua posizione geografica in real time, la posta elettronica viene "Letta" da Bot per mandarti servizi pubblicitari personalizzati.
I servizi di chat crittografati devono fornire allo Stato la chiave di decrittazione per "combattere il terrorismo".
Qual è la vera ragione della legge sui cookie?
Ad ogni modo in Sky sia per il portale che per Skygo abbiamo usato cookie criptati per le funzioni più importanti e i dati sensibili non vengono trattati in modo superficiale.
La navigazione utente e altri dati di solito vengono salvati sul server, tant'è che Google spesso ti chiede di loggarti in Chrome, per farti avere una maggiore esperienza utente.
Se bastassero i cookie non sarebbe necessario loggarsi.
Cookie io li uso per cose tipo il tema in Sokker, per sapere se ti sei già loggato e non vuoi riloggarti (e ussrname e password non vengono MAI salvati client side per questioni di sicurezza (man in the middle)).
Nei cookie ci stanno le preferenze cretine. Anonime.
Per cui la mia domanda è PERCHÉ?
Cosa c'è dietro?
Allo stato attuale se uno dichiarasse di non accettare i cookie non potrebbe neanche loggarsi in Sokker per dire.
E se uno non vuole accettare i cookie e vuol provare cosa vorrebbe dire, basta aprire il browser con la funzione "navigazione anonima".
I cookie esistono da sempre, da sempre
anche io mi chiedevo come mai proprio ora una stretta su cookies...tanto se vuoi te li puoi ripulire, quindi dove sta il problema?
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