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Subject: Virus cinese 2...Non ci fermerete mai!
non so se ne siete al corrente,ma ieri mi è arrivata un email delirante dalla confcommercio che mi avvisa che dal 1 luglio oltre a richiedere i documenti per la registrazione al portale alloggiati dovrò anche controllare che il cliente sia in regola con il certificato verde digitale o cortaceo :(
(edited)
(edited)
ormai sarà solo questione di giorni prima di avere conferme anche sugli eventuali contagi dei vaccinati
Non c'è bisogno di aspettare, anche qualche vaccinato beccherà la variante Delta. Non c'è copertura al 100% purtroppo, il mainstream lo ha detto già...
Non un accenno sullo stato di salute dei contagiati
A me risulta tutti a casa tranne uno ricoverato in ospedale ma non in terapia intensiva
Non c'è bisogno di aspettare, anche qualche vaccinato beccherà la variante Delta. Non c'è copertura al 100% purtroppo, il mainstream lo ha detto già...
Non un accenno sullo stato di salute dei contagiati
A me risulta tutti a casa tranne uno ricoverato in ospedale ma non in terapia intensiva
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/06/23/news/covid_dall_emilia_alla_campania_i_focolai_della_variante_delta_ad_agosto_sara_dominante_-307402972/?ref=RHTP-BH-I306071389-P1-S1-T1
quindi sappiamo già cosa accadrà a settembre-ottobre.
non iscrivo neanche mia figlia a judo, già tanto se riuscirà ad andare a scuola.
avanti il prossimo
quindi sappiamo già cosa accadrà a settembre-ottobre.
non iscrivo neanche mia figlia a judo, già tanto se riuscirà ad andare a scuola.
avanti il prossimo
del resto la vaccinazione era su base volontaria o no?
ah no...
ah no...
Non credo che funzioni così, però vanno fatte delle verifiche più precise delle mie.
Che io sappia il certificato verde non è un presupposto per nulla. cioè uno che non ce l'ha può fare esattamente le stesse cose di uno che ce l'ha.
però ribadisco: non ho controllato, avevo capito così da qualche articolo.
Che io sappia il certificato verde non è un presupposto per nulla. cioè uno che non ce l'ha può fare esattamente le stesse cose di uno che ce l'ha.
però ribadisco: non ho controllato, avevo capito così da qualche articolo.
i presupposti erano quelli della libera scelta poi, secondo me, le nasse le stanno stringendo a tal punto da non rendere possibili altre scelte
La Certificazione verde COVID-19 può essere utilizzata nel nostro Paese per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
può...
in pratica stiamo nel dubbio tra "non serve a nulla" e "è obbligatoria"...
tutti sanno che imporre l'obbligo è illecito costituzionalmente, però vorrebbero che noi credessimo che lo sia...
in pratica stiamo nel dubbio tra "non serve a nulla" e "è obbligatoria"...
tutti sanno che imporre l'obbligo è illecito costituzionalmente, però vorrebbero che noi credessimo che lo sia...
quindi sospendono (magari hanno anche ragione) OSS e medici che non si fanno vaccinare?
Per l'accesso alle strutture?
Per l'accesso alle strutture?
credo che qualche settimana fa in parlamento abbiano votato per l'obbligo (sanzionato) di vaccinazione per gli operatori sanitari.
“GREEN PASS” – DIGITAL GREEN CERTIFICATE (DGC)Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici (comprese le feste e banchetti conseguenti a cerimonie civili e religiose), l’ingresso a fiere, congressi, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Il possesso del Certificato sarà inoltre obbligatorio per poter, quando sarà possibile, tornare a ballare nelle sale da ballo. Inoltre, dal prossimo 1° luglio i DGC (Digital Green Certificate) assicureranno la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido. Come funzionaLa persona che è stata vaccinata contro il Covid-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal virus può ottenere la Certificazione verde. L’emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS e da quel momento si potrà scaricare accedendo alle piattaforme digitali dedicate (sito, App Immuni, fascicolo sanitario elettronico, App IO) oppure presso il proprio medico di base o in farmacia.
EMERGENZA COVID 19 AGGIORNAMENTI OPERATIVI 23 giugno 2021DAL 28 GIUGNO, IN ZONA BIANCA, VIA LE MASCHERINE ALL’APERTO L’Ordinanza del Ministro Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato un’Ordinanza in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con la quale da lunedì 28 giugno cessa l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) negli spazi all’aperto. Resta comunque l’obbligo di avere con sé la mascherina anche quando non sia obbligatorio indossarla. Rimane inoltre obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto: -Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale; -Quando si configurino assembramenti o affollamenti; -Negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie; -In presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario. “GREEN PASS” – DIGITAL GREEN CERTIFICATE (DGC)Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici (comprese le feste e banchetti conseguenti a cerimonie civili e religiose), l’ingresso a fiere, congressi, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Il possesso del Certificato sarà inoltre obbligatorio per poter, quando sarà possibile, tornare a ballare nelle sale da ballo. Inoltre, dal prossimo 1° luglio i DGC (Digital Green Certificate) assicureranno la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido. Come funzionaLa persona che è stata vaccinata contro il Covid-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal virus può ottenere la Certificazione verde. L’emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS e da quel momento si potrà scaricare accedendo alle piattaforme digitali dedicate (sito, App Immuni, fascicolo sanitario elettronico, App IO) oppure presso il proprio medico di base o in farmacia.
La Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato. Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde. Quindi, ad esempio, per partecipare a una cerimonia nuziale sarà sufficiente avere (in alternativa): la certificazione verde (digitale o cartacea), oppure la documentazione che attesta il vaccino, la guarigione dalla malattia o il test negativo. Dal 1° luglio, invece, sarà valida solo la certificazione verde (in sigla DGC – Digital Green Certificate).La verificaLa verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, nel rispetto della privacy, esclusivamente tramite l’app VerificaC19 (che si può scaricare gratuitamente da Appstore o Playstore). L’app funziona anche in assenza di connessione internet.
Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici del possessore: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore dovrà accertare l’identità del presentatore del DGC anche chiedendo l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. Non è possibile registrare i dati visualizzati. Come si procedeLe persone individuate dal decreto (vedi paragrafo successivo) dovranno: Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte del partecipante mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea; Accertarsi dell’identità del partecipante anche richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità; Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall’App; Accertare la corrispondenza delle persone presenti con quelle indicate nella lista dei partecipanti da redigere e conservare per 14 giorni in base alle Linee Guida vigenti; Ricordiamo che , per non incorrere nei pesanti obblighi della normativa GDPR (privacy) è necessario utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità di legge, applicando la massima cautela affinché i dati non vengano diffusi a soggetti o enti non titolati a riceverli.Chi sono gli operatori che possono verificare la CertificazioneI pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Attenzione: il titolare che volesse delegare a terzi (ad esempio a uno o più dipendenti) la verifica del possesso della Certificazione Verde, deve predisporre apposita delega. In attesa di un modello ufficiale di delega, Confcommercio Belluno ha predisposto un facsimile che può essere intanto utilizzato: scarica la delega da compilare . Riteniamo fortemente opportuno, in mancanza di specifiche indicazioni normative, che la delega si attribuita a collaboratore di fiducia, qualificato e maggiorenne. Tale delega, compilata con i dati del delegante (il titolare dell’attività) e del delegato (ad esempio, il dipendente addetto alla verifica del possesso del certificato verde), deve essere tenuta in azienda, da esibire in caso di controlli. SanzioniIn caso non vengano effettuati i previsti controlli sul possesso del “DGC”, dovrebbero essere applicate a carico dell’esercizio le note sanzioni: 400 euro di multa e sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni. Su questo aspetto, tuttavia, si attendono chiarimenti. Limiti d’etàNon sono state stabilite soglie d’età, sotto le quali non è obbligatorio il possesso del certificato verde. Ad oggi, pertanto, anche i minori (di qualsiasi età) per poter partecipare a una festa devono esserne in possesso. Anche in questo caso, comunque si attendono chiarimenti. Maggiori informazioniPer maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato al Digital Green Certificate, che comprende anche una ricca sezione di FAQ.
La Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato. Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde. Quindi, ad esempio, per partecipare a una cerimonia nuziale sarà sufficiente avere (in alternativa): la certificazione verde (digitale o cartacea), oppure la documentazione che attesta il vaccino, la guarigione dalla malattia o il test negativo. Dal 1° luglio, invece, sarà valida solo la certificazione verde (in sigla DGC – Digital Green Certificate).La verificaLa verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, nel rispetto della privacy, esclusivamente tramite l’app VerificaC19 (che si può scaricare gratuitamente da Appstore o Playstore). L’app funziona anche in assenza di connessione internet.
Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici del possessore: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore dovrà accertare l’identità del presentatore del DGC anche chiedendo l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. Non è possibile registrare i dati visualizzati. Come si procedeLe persone individuate dal decreto (vedi paragrafo successivo) dovranno: Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte del partecipante mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea; Accertarsi dell’identità del partecipante anche richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità; Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall’App; Accertare la corrispondenza delle persone presenti con quelle indicate nella lista dei partecipanti da redigere e conservare per 14 giorni in base alle Linee Guida vigenti; Ricordiamo che , per non incorrere nei pesanti obblighi della normativa GDPR (privacy) è necessario utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità di legge, applicando la massima cautela affinché i dati non vengano diffusi a soggetti o enti non titolati a riceverli.Chi sono gli operatori che possono verificare la CertificazioneI pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Attenzione: il titolare che volesse delegare a terzi (ad esempio a uno o più dipendenti) la verifica del possesso della Certificazione Verde, deve predisporre apposita delega. In attesa di un modello ufficiale di delega, Confcommercio Belluno ha predisposto un facsimile che può essere intanto utilizzato: scarica la delega da compilare . Riteniamo fortemente opportuno, in mancanza di specifiche indicazioni normative, che la delega si attribuita a collaboratore di fiducia, qualificato e maggiorenne. Tale delega, compilata con i dati del delegante (il titolare dell’attività) e del delegato (ad esempio, il dipendente addetto alla verifica del possesso del certificato verde), deve essere tenuta in azienda, da esibire in caso di controlli. SanzioniIn caso non vengano effettuati i previsti controlli sul possesso del “DGC”, dovrebbero essere applicate a carico dell’esercizio le note sanzioni: 400 euro di multa e sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni. Su questo aspetto, tuttavia, si attendono chiarimenti. Limiti d’etàNon sono state stabilite soglie d’età, sotto le quali non è obbligatorio il possesso del certificato verde. Ad oggi, pertanto, anche i minori (di qualsiasi età) per poter partecipare a una festa devono esserne in possesso. Anche in questo caso, comunque si attendono chiarimenti. Maggiori informazioniPer maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato al Digital Green Certificate, che comprende anche una ricca sezione di FAQ.
quindi sappiamo già cosa accadrà a settembre-ottobre.
Se evitiamo le ospedalizzazioni dovrebbe essere diverso da quelli passati. Vedremo
Se evitiamo le ospedalizzazioni dovrebbe essere diverso da quelli passati. Vedremo
qui quello che si legge si parla di alta contagiosità, ma bassa ospedalizazzione.